Member State report: Italy / Art7
Report type | Member State report to Commission |
MSFD Article | Art. 7 Competent authorities |
Member State | Italy |
Reported by | Access Tool |
Report date | 2013-03-14 |
Report access | IT_MSCA_2011_05_17.xml |
CA code (EU, national) |
ITMSCA01 |
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Acronym, Name (national) |
MATTM: Italian Ministry for the Environment, Land and Sea (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) |
Address |
Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 - Roma (Italia), Rome/Roma, Italia, 00147 |
URL |
www.minambiente.it |
Legal status |
Autorità competente per la Strategia Marina, in base all'art. 4 del Dlgs.190/2010 di recepimento della Direttiva
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Responsibilities |
Coordinamentodelle attività nazionali, in base all'art. 4 del Dlgs.190/2010
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Reference |
Istituito con la Legge 8 luglio 1986 n. 349 |
Membership |
Per il coordinamento il MATTM si avvale di un apposito Comitato tecnico, in base all'art. 5 del Dlgs.190/2010. Al Comitato Tecnico, oltre ai rappresentanti del MATTM, partecipano: un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma; un rappresentante dell'Unione Province d'Italia; un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Sono poi rappresentati i Ministeri interessati: Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della
salute, Ministero della difesa, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Ministero per i beni e le attivita' culturali, Ministero dello sviluppo economico e Dipartimento per gli affari regionali.
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Regional coordination |
L'art. 6 del Dlgs. 190/2010 prescrive che il Ministero dell'ambiente, quando necessario d'intesa con il Ministero degli affari esteri, individui le procedure finalizzate ad
assicurare la cooperazione con gli Stati membri che hanno in comune con l'Italia una regione o sottoregione marina.
Si devono utilizzare anche, ove opportuno, le sedi istituzionali esistenti in materia di cooperazione regionale, incluse quelle previste nel quadro delle convenzioni marittime regionali, come la Convenzione di Barcellona per il Mediterraneo, e fare riferimento anche a quanto previsto nell'ambito di accordi internazionali. Le procedure di cooperazione sono estese, per quanto possibile, ai Paesi terzi che esercitano la propria giurisdizione sulle acque di una regione o sottoregione marina.
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